Regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2349 Art. 4
Il Consiglio di amministrazione e' composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 166. - Ferretti.
Verweist auf
- Regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2349 Art. 28