Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 3 Art. 1
Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683 , agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento e' prorogato di giorni 90.
Verweist auf
- Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 3 Art. 93