Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 99 Art. 2
Il terzo comma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969 , viene modificato come segue: «Il collocamento in aspettativa e' disposto con decreto Ministeriale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Reale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Ministeriale».
Verweist auf
- Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 99 Art. 94