Regio decreto 10 marzo 1927, n. 554 Art. 2
All'espropriazione dei suddetti beni, che saranno particolarmente designati dall'Amministrazione aeronautica, sara' provveduto a norma delle citate leggi.
All'espropriazione dei suddetti beni, che saranno particolarmente designati dall'Amministrazione aeronautica, sara' provveduto a norma delle citate leggi.