Regio decreto 7 aprile 1927, n. 552 Art. 2
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 259, foglio 140. - Ferretti.