Regio decreto 14 aprile 1927, n. 710 Art. 2
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 108.