Regio decreto 19 maggio 1927, n. 902 Art. 2
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di, farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 261, foglio 71. - Ferretti.