Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 13
TITOLO II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.
Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione e' determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
TITOLO II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.
Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione e' determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.