Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 37
Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.