Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 46
TITOLO IV. Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.
Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.