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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 — Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 48

TITOLO IV. Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.

In KraftAmtlicher Text

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere puo' essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facolta' di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10. Sono parimenti soggette al diritto fisso di lire dieci tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati. L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sara', per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.