Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 63
TITOLO VI. Disposizioni generali e transitorie.
Le coltivazioni di giacimenti di sostanze, che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.