Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 65
TITOLO VI. Disposizioni generali e transitorie.
Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Volpi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 161. - Ferretti.