Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1462 Art. 2
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 180. - Ferretti.