Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1477 Art. 2
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 195. - Casati.