Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1507 Art. 1
I comuni di Ballabio Inferiore e di Ballabio Superiore, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Ballabio».
I comuni di Ballabio Inferiore e di Ballabio Superiore, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Ballabio».