Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 22
TITOLO II. Delle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro.
Presso ciascun Ufficio provinciale dell'A. C. I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note. Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalita' e' richiesta, l'oggetto della formalita' ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalita' si riferisce. La parte puo' presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalita' richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A. C. I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.