Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 32
TITOLO IV. Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione.
Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A. C. I., comprese nei territori ai quali e' esteso l'ordine di requisizione, non possono eseguire l'iscrizione di privilegi, ne' l'annotazione di atti di alienazione degli autoveicoli o di trasferimento di privilegi sugli stessi. Tale divieto resta fermo, sinche' non sia revocato con disposizione del Ministro per la guerra.