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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 37

TITOLO V. Degli Uffici provinciali dell'A. C. I., della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati.

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per le finanze puo' ordinare ispezioni presso gli Uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A. C. I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza. I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli Uffici dell'A. C. I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto. I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A. C. I. i rilievi relativi alla tenuta del pubblico registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.