Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 37
TITOLO V. Degli Uffici provinciali dell'A. C. I., della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati.
Il Ministro per le finanze puo' ordinare ispezioni presso gli Uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A. C. I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza. I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli Uffici dell'A. C. I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto. I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A. C. I. i rilievi relativi alla tenuta del pubblico registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.