Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 41
TITOLO V. Degli Uffici provinciali dell'A. C. I., della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati.
Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell' articolo 25 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 152 a 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato.