Regio decreto 29 settembre 1927, n. 1903 Art. 2
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , saranno determinate dal prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 29 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 265, foglio 121. - Sirovich.
Verweist auf
- Regio decreto 29 settembre 1927, n. 1903 Art. 118