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Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 · Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 — Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. (028U0929)

Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore della nave, ovvero dalla persona che essi abbiano delegata, dai testimoni ed in ultimo dall'ufficiale di porto, il quale deve apporre su di esso il bollo di ufficio.