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Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 · Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 — Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Ai meccanici ortopedici ed ernisti e' consentito: a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico; b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a); c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento. L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo puo' essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.