Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 Art. 13
Ai meccanici ortopedici ed ernisti e' consentito: a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico; b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a); c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento. L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo puo' essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.