Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo.