Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 Art. 3
La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell' art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designera' in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.