Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 Art. 8
L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresi' i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' di sospensione dall'esercizio della professione.