Regio decreto 28 febbraio 1929, n. 302 Art. 2
L'Azienda zootecnica ravennate ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animale e vegetale che hanno maggiore importanza nella agricoltura locale, e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte, e delle foraggere. L'Azienda zootecnica ravennate, con esclusione di ogni finalita' di lucro, persegue il suo scopo: a) con lo studio pratico dell'ordinamento agrario e zootecnico della zona di bonifica; b) con la sperimentazione dei piu' pratici e convenienti avvicendamenti, con particolare riguardo all'applicazione delle irrigazioni; c) con la trasformazione in luogo, per mezzo del bestiame bovino, delle risorse foraggere; d) con l'integrare, mediante il necessario tirocinio pratico, l'istruzione professionale dei licenziati in agraria, dei contadini e dei braccianti; e) con l'attuare, infine, di incarico del Ministero dell'economia e degli altri enti pubblici, ogni altra iniziativa che rientri nella sfera di attivita' dell'istituzione.