Regio decreto 28 febbraio 1929, n. 302 Art. 4
((L'Azienda zootecnica ravennate e' retta da un Consiglio di amministrazione composto da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente; b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna; c) un rappresentante del comune di Ravenna; d) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Ravenna; e) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Ravenna; f) un rappresentante del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura da scegliersi fra gli allevatori locali; g) l'ispettore agrario compartimentale di Bologna il veterinario provinciale; h) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale esercitera' anche le funzioni di segretario. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il vicepresidente)) .