Regio decreto 28 febbraio 1929, n. 302 Art. 7
Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda e' esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
Verweist auf
- Regio decreto 28 febbraio 1929, n. 302 Art. 184