Regio decreto 7 marzo 1929, n. 375 Art. 2
Al prefetto di Venezia e' demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni predetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1929 - Anno VII Atti del governo, registro 282, foglio 192. - SIROVICH.