Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 Art. 13
TITOLO II. Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato.
Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore. (6) ((7)) Se la successione si e' aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1, il certificato di eredita' deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi. (6) ((7)) Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato e' obbligatoria. (6) ((7)) Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell' articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
-------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 162, comma 1) che "Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23 , primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica"". Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Verweist auf
- Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 Art. 1
- Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 Art. 162
- Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 Art. 247