Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 Art. 2
TITOLO I. Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari.
A modificazione di quanto e' disposto dal Codice civile italiano, il diritto di proprieta' e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione. I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.