Regio decreto 28 marzo 1929, n. 706 Art. 3
Le piante topografiche, di cui agli articoli precedenti, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.
Le piante topografiche, di cui agli articoli precedenti, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.