Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960 Art. 4
Con separate norme sara' provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verra' restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.
Con separate norme sara' provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verra' restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.