Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 14
L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, all'intiero contenuto del recipiente, restando assoggettata agli usi commerciali la definizione del rapporto quantitativo tra il prodotto principale indicato sul recipiente e le altre sostanze impiegate per condimento o per conservazione del prodotto stesso. Per i prodotti ammarinati il peso netto deve riferirsi soltanto al prodotto principale indicato sul recipiente.