Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 Art. 2
Presso ogni locale associazione sindacale dei dottori in scienze agrarie legalmente riconosciuta e' costituito l'albo dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di agronomo. In detto albo sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.