Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo.