Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 Art. 6
Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresi' alle Isole italiane dell'Egeo.
Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresi' alle Isole italiane dell'Egeo.