Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 2 Art. 5
Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto per punizioni gia' inflitte e non oltre sessanta giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito, pero' sempre, a mancanze commesse dal l° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929.