Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 Art. 13
Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa. Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.