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Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 · Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 — Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa. Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.