Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 Art. 2
I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche. ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .