Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 Art. 13
TITOLO I Disposizioni di coordinamento
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacita' giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte secondo il codice penale .