Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 Art. 39
TITOLO II Disposizioni transitorie
L' articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo. Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.