Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 Art. 49
TITOLO II Disposizioni transitorie
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
TITOLO II Disposizioni transitorie
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.