Regio decreto 19 gennaio 1933, n. 122 Art. 2
Dal fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 , intestato al Demanio dello Stato sara' trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1933, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi consegnata.