Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 16
I provvedimenti amministrativi, relativi all'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 , sono deferiti alle amministrazioni competenti. Sui ricorsi non ancora definiti e su quelli eventualmente prodotti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, giudica la Sezione giurisdizionale per le pensioni della Corte dei conti, con le norme e forme di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 .