Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 20
Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio
1933. Con altro decreto saranno stabilite le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 27 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 334, foglio 22. - Mancini.