Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 12
CAPO III. Liquidazione del trattamento normale di quiescenza. Sezione 1ª - Trattamento diretto.
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o piu' istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta. La comunicazione, di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.