Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 25
Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidita' e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finche' il salariato sia in vita.