Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 3
CAPO II. Riscatto dei servizi.
L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso. Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.